mercoledì 24 aprile 2013

Detrazioni fiscali: causale bonifico sbagliata

Risulta che, in alcuni casi, le banche abbiano inviato un bonifico legato a ristrutturazioni (che consentirebbero una detrazione del 36-50 per cento) con la specifica del risparmio energetico (per cui è prevista la detrazione del 55 per cento), e viceversa.
Di conseguenza, la segnalazione che perviene al fisco è diversa dall’intento del correntista. Allo stesso modo, può succedere che il correntista sbagli l’indicazione, anche per via della non uniformità dei moduli di bonifico e delle relative descrizioni presso le varie banche, invertendo le specifiche del bonifico tra 36-50% e 55%.
Al di là della risoluzione 55/E del 2012, e dato che in entrambi i casi viene effettuata dalla banca la ritenuta del 4% al beneficiario, e quindi non c’è danno per l’erario, è giusto ritenere valido un bonifico ai fini del 36-50 per cento, che nelle intenzioni doveva essere tale, ma che è stato segnalato al fisco come 55 per cento, e idem per il caso contrario?


Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 36-50% o del 55%, nell’ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma:
  • causale del versamento, 
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione 
  • e numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Questo il principale chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta a un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero edilizio. Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012 l’agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e risoluzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti indicati dalla legge. La carenza dei citati requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica, infatti, la possibilità alle banche e alle Post Italiane Spa di operare la ritenuta fiscale del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).
In sostanza, non sarà possibile fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997 e articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986), proprio come nel caso di specie. Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all’impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla legge. Questo sotto il profilo generale.
Nel caso di specie, tuttavia, effettivamente la ritenuta del 4% è stata effettuata e nessun danno è pervenuto all’erario. Resta ferma, però, la percentuale della detrazione spettante. E, soprattutto, gli adempimenti necessari per accedere ai benefici sono differenti per il 36-50% rispetto al 55% e l’indicazione, nella causale del bonifico, del 36 per cento, invece del 55 per cento, porterebbe i verificatori a non poter riscontrare se la procedura seguita è corretta.
Pertanto, si consiglia la ripetizione (annullamento bonifico e emissione nuovo bonifico corretto). Nel caso in cui la ripetizione non sia possibile, si potrebbe sostenere che si tratta di errore scusabile, in quanto la ritenuta del 4% è stata comunque effettuata, ma sulla base di un riferimento normativo diverso (quello del 55%, ex articolo 4 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, e articolo 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012).

Fonte: L’esperto risponde (Marco Zandonà) – Il Sole 24 Ore

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

13 commenti:

  1. Buongiorno leggendo l'articolo qui di sopra le chiedo se è possibile applicarlo anche al mio caso.
    Nel gennaio 2012 ho acquistato una casa nuova dal costruttore ed ho effettuato un bonifico presso Poste Italiane per il pagamento del garage di circa 14000 euro il giorno del rogito.
    Ieri presentando l'unico 730 per chiedere il 36% per il box mi hanno informato che non ne ho diritto in quanto il bonifico era carente in molti punti (causale non riportante i riferimenti di legge e modello usato per il bonifico che non operava la trattenuta del 4%).
    Il commercialista mi ha suggerito di ripetere il bonifico così da presentare nella dichiarazione del prossimo anno la detrazione del 36%.
    Cosa devo materialmente fare?
    Ho contattato il costruttore il quale si è reso disponibile a ripetere il bonifico.
    Devo andare presso l'ufficio postale e annullare il bonifico per ripeterlo o è una cosa impossibile?
    Nel nuovo bonifico devo chiedere un modello specifico?
    Grazie

    CM

    RispondiElimina
  2. Buongiorno leggendo l'articolo qui di sopra le chiedo se è possibile applicarlo anche al mio caso.
    Ho sostituito gli infissi con nuovi del tipo a 3 vetri certificati e ho provveduto a far inviare da un tecnico la domanda all'enea per esufruire della detrazione del 55%. Unico errore la compilazione della causale nei bonifici effettuati on line. La caparra sul pagamento degli infissi manca di quasi tutte le informazioni. Il saldo è quasi corretto. Il bonifico della fattura al tecnico è incompleta. Ad un anno dai pagamenti è possibile sanare l'errore e far valere i propri diritti?
    Grazie
    Luca

    RispondiElimina
  3. Vi do una dritta che può essere utile. Io credendo di fare bene avevo effettuato tutti i bonifici on line, senza ovviamente inserire i vari dati c.fiscale, p.iva, riferimenti di Legge. Ad un certo punto mi è venuto il dubbio di avere fatto una sciocchezza e mi sono recato in banca per chiedere informazioni. Mi dissero che non avendo fatto la procedura corretta avrei dovuto rifare tutti i bonifici da sportello e farmi stornare tutti quelli precedentemente affettuati. In realtà la Legge prevede la parificazione del Bonifico on line a quello fatto da sportello. I dati mancanti ( che non è possibile inserire da web ) vengono comunicati successivamente alla Banca che ha il compito di trasferirli all'agenzia delle Entrate..e tutto è valido. Errori o dimenticanze su bonifici fatti da sportello, invece, possono essere corretti dalla stessa filiale della Banco ove si è effettuato il bonifico. Se davo retta a loro mi facevano fare un casino della Madonna...

    RispondiElimina
  4. chiedo un chiarimento: il codice fiscale del beneficiario, deve essere specificato nella causale?
    Ho effettuato il bonifico online e inserito tutti i dati.
    Ho sentito a radio24 che fa fede la causale. Ho controllato i bonifici effettuati e nella causale ci sono tutti i dati richiesti, ma il CF è troncato.
    Possono esserci problemi al riguardo?

    RispondiElimina
  5. Salve,
    un dubbio atroce... la BNL predispone il bonifico per la detrazione al 50% ma la causale ha poco spazio. Conclusione: in causale entra il n fattura e la data con indicazione di manutenzione straord. ma non riesco ad inserire il rif. normativo che però si desume dalla ricevuta ma non dalla causale.
    Ci potranno essere problemi???
    grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Può indicare il rif. normativo invece che manutenzione straordinaria?

      Elimina
  6. buongiorno sono il cognato di giulio simonini ho visto che ti interessi con competenza di bonifici approfitto per chiederti un consiglio:ho fatto un bonifico bancario e ho sbagliato la causale mettendo quella relativa al risparmio energetico,anziche ristrutturazione edilizia (pannelli fotovoltaici)l'agenzia entrate di lucca (risoluzione 55/E)chiede la ripetizione del bonifico .altre soluzioni non sono accettate con sicurezza.Poiche la controparte non è disponibile a detta ripetizione come posso fare ad avere la certezza che mi verrà comunque riconosciuta la detrazione fiscale?come è possibile non poter rimediare ad un errore che ho segnalato e che comunque non ha provocato danni allo stato (è stata effettuata ritenuta del 4%)mi devo rivolgere ad un avvocato quanto spendo e posso avere una sicurezza o dovrei fare un quesito scritto ag.Entrate? detto bonifico dovrei portarlo in detrazione prossimo anno (50%) mi dai una dritta per trovare la sicurezza ? ti ringrazio saluti dal sottoscritto ricci giancarlo e da giulio simonini

    RispondiElimina
  7. Ciao Giancarlo,
    ho letto molti articoli e scritto diversi post su quest'argomento e la conclusione è che dovrebbe trattarsi di un errore scusabile anche se tutti stiamo aspettando una conferma ufficiale.
    Al momento, purtroppo, la certezza l'hai solamente con la ripetizione del bonifico.
    Ciao e tanti saluti al Giulio

    RispondiElimina
  8. SALVE ho letto l'articolo di MAURO CAMATTARI del 10/giugno/2013in cui dice che la banca dove è stato fatto il bonifico può correggere un errore o una dimenticanza volevo sapere se era vero o se ho capito male.Perchè se cosi fosse ,un eventuale errore ( magari una causale sbagliata o qualche altra cosa)potrebbe essere corretta dalla stessa filiale della banca senza ricorrere ad effettuare un nuovo bonifico .In conclusione la banca ha il potere di correggere,se richiesto ,un eventuale errore ,anche a distanza di alcuni mesi?e trasmettere poi in via telematica alla AG.ENTRATE?grazie

    RispondiElimina
  9. Salve, sono Gennaro, anche io sono incorso nell'errore nell'indicazione della giusta causale per conseguire le detrazioni'. l'errore lho commesso all'indomani dell'obbligo di ritenuta d'acconto del 4% (nov. 2010 e quest'anno l'AdE mi ha contestato l'indebita percezione delle detrazioni con sanzione e interessi. Volevo chiedere quali fossero le effettive modalità di ripetizione del Bonifico anche per cautelare le ditta che mi ha fornito gli infissi e che vorrebbe aiutarmi, e se in effetti attraverso la ripetizione potrò conseguire le detrazioni per gli anni prossimi (ancora 2 anni). Grazie

    RispondiElimina
  10. Buonasera,
    sono vanda. Ho commesso l'errore di intestare la fattura con detrazione a me stessa e di fare quindi il bonifico, rendendomi conto il giorno dopo di non avere capienza Irpef da compensare in quanto presto sarò disoccupata.
    Sto facendo rifare la fattura intestata a mio marito e facendomi restituire i soldi versati per poi rifare il bonifico a nome di mio marito. In questo caso però verrà trattenuto due volte il 4% Come lo posso recuperare?
    Grazie mille se mi potrà rispondere

    RispondiElimina
  11. Ma perchè fanno di tutto per farti sbagliare? Ma perchè mai una cosa semplice? Ma perchè non muoiono tutti?

    RispondiElimina
  12. Lavori di ristrutturazione iniziati agosto 2013 e terminati a dicembre 2013. A settembre si effettua un bonifico per acquisto di nr.2 pompe di calore inverter indicando nella causale “detr.65% Legge 296/2006 e Legge 90/2013”. Poi si acquista una stufa a pellet e una caldaia a gas condensazione indicando nelle specifici bonifici la causale “ detrazione 50% art.16 bis DPR 917/86”. Non avendo sostituito l’impianto preesistente, per le spese sostenute relative all’installazione delle pompe di calore si può chiedere la detrazione del 50% al posto del 65%, anche se nella causale è citata un’altra Legge? Lo stesso dicasi per la stufa pellet e la caldaia a condensazione con valvole termostatiche: si puo’ chiedere la detrazione del 65% sebbene nel bonifico sia stata indicata un’altra legge, procedendo ad inviare i dati all’Enea e certificando il tutto?

    RispondiElimina